Gaden Jangtse Federation Europe

                                  Statuto della Gaden  Jangtse Federation Europe          

La GADEN  JANGTSE  FEDERATION-EUROPE nasce, nel 2007, per volere del monastero di Gaden,all’indomani del tour del 2005 dei monaci di Gaden in Europa.La  Federazione  è uno strumento di sostegno e di diffusione delle iniziative intraprese ,congiuntamente, con il monastero in India.Per gli insegnamenti si rifà alla tradizione Mayana della scuola Ghelugpa.

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita l’Associazione culturale denominata GADEN JANGTSE FEDERATION-EUROPE con sede in Cisterna di Latina .

Essa risulta costituita dai seguenti Centri fondatori:

CENTRO GIANG CIUB, Paladina (Bergamo)

CENTRO DI CULTURA TIBETANA E PER LA PACE, Malvaglia- Lugano (Svizzera)

CENTRO STUDI MAITRI BUDDHA, Torino

CENTRO STUDI MAITRI DHARMA, Domodossola (Verbania)

NARO CENTRE, Località Chiani, Arezzo

Art. 2 – DURATA

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 3 – OGGETTO E SCOPO

L’Associazione è apartitica, non ha fini di lucro, rispetta tutte le convinzioni religiose e filosofiche ed intende operare ponendosi fra gli enti non commerciali, pur promuovendo operazioni per l’attuazione dei propri fini secondo la vigente normativa fiscale, dovendosi ritenere occasionali e non istituzionali le attività commerciali che la federazione si troverà eventualmente a svolgere per il raggiungimento degli scopi prefissati.

A tale fine l’attività dell’Associazione sarà prevalentemente rivolta :

a condividere e a sviluppare progetti ed iniziative tali da favorire la diffusione del Buddismo Mahayana in Italia, nella U.E. e in Svizzera

a promuovere la nascita di altri Centri in tutto il territorio nazionale, europeo e svizzero sia direttamente che indirettamente  agendo anche attraverso pubblicazioni, opuscoli, libri e mezzi audiovisivi, viaggi di studio e di ricerca.

a sviluppare l’editoria di testi di Dharma

a promuovere attività sociali, culturali ed umanitarie attraverso il volontariato

a preservare la cultura tibetana nei suoi vari aspetti e a diffonderne la storia e la tradizione attraverso l’organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, mostre tematiche, manifestazioni folcloristiche, eventi a promuovere la pace attraverso il dialogo interreligioso ed interculturale

a organizzare attività di sostegno economico, promosse in proprio o con la collaborazione di istituzioni, organismi o altre associazioni no-profit, anche mediante la raccolta pubblica di fondi, per favorire la realizzazione degli scopi sociali.

a promuovere ogni altra iniziativa che concorra alla realizzazione delle finalità sociali.

Nell’ambito previsto delle attività religiose e filosofiche,l’associazione delega alla figura del direttore spirituale Ghesce Lobsang Sherab o nella persona da lui designata o in mancanza di questo da sua .S.S. il Dalai Lama  del  Tibet o in mancanza di questo dal detentore del trono di Ganden (cioè della tradizione di Lama Zong Khapa) in carica in quel momento:

a)    la gestione della pratica spirituale sia sotto forma di insegnamenti e meditazioni, sia attraverso funzioni e cerimonie religiose

b)   La ricerca dell’approfondimento dal punto di vista filosofico e dottrinale .

c)   La diffusione e l’insegnamento del Buddha mediante incontri o conferenze

La nomina dei ministri di culto è di competenza del direttore spirituale.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati l’Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali  e  spontanee dei soci, potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l’attività dalla stessa svolta.

Per la realizzazione delle iniziative coerenti con le proprie finalità, l’Associazione potrà altresì collaborare e aderire a consorzi e associazioni con altre organizzazioni, enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali e internazionali.

Art. 4- PATRIMONIO, ENTRATE E FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

I proventi con i quali la federazione provvede alle proprie attività sono:

a) versamenti effettuati dai Centri Fondatori

b) eventuali donazioni, lasciti, erogazioni;

c) proventi di occasionali attività commerciali;

d) frutti dei beni mobili ed immobili che divengano proprietà dell’Associazione

e) contributi di privati o enti

L’Associazione non può accettare finanziamenti o donazioni da enti, associazioni, società i cui fini siano in contrasto con i principi dell’associazione.

Art. 5 – SOCI

Sono soci  i Centri o gli enti che riconoscendosi negli scopi dell’Associazione faranno richiesta al Consiglio Direttivo tramite espressa domanda. Ciascun aderente ha diritto a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione, a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali, a usufruire di tutti i servizi dell’Associazione.

L’ adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo,  fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci hanno l’obbligo di: osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell’Associazione. In presenza di inadempienza degli obblighi di versamento oppure per altri gravi e  comprovati motivi, il socio può essere escluso con delibera motivata dal Consiglio Direttivo.  Nel caso che l’escluso non ne condivida le ragioni, può adire all’Arbitrale di cui al presente statuto. In tal caso l’efficacia dell’esclusione è sospesa fino al pronunciamento.

Art. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:

l’Assemblea dei soci

Il Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vicepresidente

Il Tesoriere

Il Segretario Generale

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea generale è convocata dal Presidente per lettera o via mail e con ordine del giorno prefissato inviato a tutti gli associati. I Centri Associati saranno rappresentati da una sola persona da loro nominata. L’Assemblea generale degli Associati rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti, ad attenersi ad esse. L’Assemblea viene convocata di norma una volta all’anno ed anche ogni volta che il Presidente dell’Associazione lo ritiene opportuno. Deve essere convocata anche quando è richiesta da due membri del Consiglio Direttivo oppure a seguito di richiesta scritta firmata da un terzo degli associati. L’Assemblea determina l’indirizzo generale delle attività associative ed in particolare:

delibera su ogni argomento posto all’Ordine del Giorno;

elegge il Presidente ;

elegge il Segretario;

elegge i membri del Consiglio Direttivo;

elegge il Tesoriere;

elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

approva il bilancio ed il rendiconto annuale dell’Associazione.

Le Assemblee sono valide in presenza della metà più uno degli Associati. Ciascun associato, in caso di impedimento, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato tramite delega scritta. Nessun associato può accumulare più di una delega. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti. Per introdurre delle modifiche allo Statuto è invece richiesta una maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei votanti.

Art. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto  da 8 membri ed è responsabile della conduzione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo, ai fini del perseguimento dello scopo associativo, esegue e mette in pratica il deliberato dell’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dagli altri Consiglieri eletti e dura in carica due anni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di sette membri.

In particolare il Consiglio Direttivo svolge le seguenti  funzioni :

– amministra il patrimonio dell’Associazione

– predispone le linee programmatiche, i bilanci preventivi e consuntivi, con le relative relazioni  da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea

– delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei soci ;

– nomina i rappresentanti dell’Associazione in enti pubblici o altri organismi esterni

– delibera sulle modalità di riscossione delle entrate e sui pagamenti

conferisce mandati a singoli Consiglieri per la gestione operativa delle convenzioni con enti   pubblici.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione e la quota annuale di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, si riunisce, previa convocazione effettuata dal Presidente, in seduta ordinaria minimo tre volte l’anno e, in seduta straordinaria, al di fuori di tali cadenze.

Il Consiglio Direttivo può essere coadiuvato nelle sue funzioni da collaboratori esterni – che può nominare e revocare – per mansioni ed incarichi particolari o costituire commissioni “ad hoc” per affrontare particolari situazioni che richiedano un approfondimento o la raccolta di numerosi dati ed informazioni.

Può anche ricorrere alle prestazioni di un commercialista esterno nei casi in cui si ritenga necessario, al fine di ottemperare correttamente alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 9 – IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea generale ed è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Il Presidente autorizza l’apertura di conti correnti bancari o postali. Il Presidente può prendere contatto con altre Associazioni e con le autorità amministrative dello Stato. Può nominare procuratori. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento ed in tal modo ne firma gli atti.

Art. 10 – IL TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente ed è il Segretario amministrativo dell’Associazione. Il Tesoriere è responsabile della raccolta delle quote associative e dei contributi, è responsabile della tenuta dei libri contabili e redige il bilancio ed il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Tesoriere provvede al pagamento delle spese correnti, delle piccole spese di economato e delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente. Il Segretario Generale svolge tutte le funzioni organizzative e di coordinamento delle attività, è responsabile della esecuzione dei compiti. istituzionali della federazione, attua le decisioni del Consiglio Direttivo e redige i verbali delle riunioni.

Art. 12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea fra persone ritenute competenti in campo contabile ed amministrativo. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri che eleggono un Presidente nel proprio ambito ed ha il compito di vigilare e verificare la correttezza delle operazioni contabili e l’ossequio delle procedure alle norme legislative vigenti.

In particolare ad esso viene demandato il compito di:

– controllare i bilanci preventivo e consuntivo

– controllare l’Amministrazione del patrimonio dell’Associazione

– controllare la regolare tenuta delle registrazioni contabili

– controllare la rispondenza del bilancio consuntivo alla situazione economico-patrimoniale

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e sono autorizzati ad ispezionare e controllare i documenti contabili dell’Associazione per verificarne la regolarità formale e sostanziale.

Art. 13 – DURATA DEGLI INCARICHI

Tutti gli incarichi hanno durata di due anni. Alla scadenza naturale dell’incarico l’organo collegiale competente provvederà alla nomina del nuovo organo incaricato. Fino a quando viene nominato il successore il precedente incaricato continua la sua attività e rimane responsabile per il suo incarico. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati.

Art. 14 – BILANCI

Il bilancio della Federazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio fino al 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative al periodo di un anno oltre alla  situazione patrimoniale della Federazione al 31 Dicembre dell’anno considerato.Il bilancio preventivo contiene tutte le previsioni di spesa e di entrata per l’anno successivo oltre alla situazione patrimoniale stimata al 31 Dicembre dell’anno successivo. I bilanci consuntivo e preventivo sono elaborati dal Consiglio Direttivo. Il bilancio rimane depositato a disposizione dei soci presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono la data dell’Assemblea ordinaria convocata per la sua approvazione.

Art. 15 – AVANZI DI GESTIONE

All’Associazione è vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo imposizioni di legge. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 – SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa imposizione di legge

Art. 17 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, di cui uno nominato dall’associato interessato, l’altro dal Consiglio Direttivo e il terzo di comune accordo dai due arbitri così nominati, e che giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 18 – LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia contenute nel Codice Civile Italiano.